Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nella Regione Abruzzo
Si vota per eleggere i consigli delle nuove città metropolitana e delle nuove Province: si tratta di elezioni di “secondo livello” nelle quali non votano i cittadini ma i Sindaci ed i consiglieri già eletti nelle amministrazioni locali.
Data:
24 Settembre 2014
Si vota per eleggere i consigli delle nuove città metropolitana e delle nuove Province: si tratta di elezioni di “secondo livello” nelle quali non votano i cittadini ma i Sindaci ed i consiglieri già eletti nelle amministrazioni locali.
La data stabilita per la Regione Abruzzo è il 12 ottobre. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 e si vota per rinnovare tre consigli provinciali di Pescara, di Teramo e di Chieti.
Tra il 28 settembre e il 12 di ottobre 2014, in date differenti da provincia a provincia, si svolgeranno in tutta Italia le prime elezioni con sistema di secondo livello per i Presidenti di Provincia e i Consigli provinciali di 64 province e per il Consigli metropolitani di 8 Città metropolitane.
Saranno dunque i Sindaci ad assumere la guida delle nuove Province portando a compimento una prima parte della riforma prevista dalla legge 56/14, quella che introduce in Italia il voto di secondo livello. Saranno 986 invece di 2.500 i nuovi amministratori che dovranno essere eletti: 64 Presidenti di Provincia, 760 consiglieri provinciali e 162 consiglieri metropolitani.
Stante la particolarità della disciplina elettorale, anche alla luce della novità legislativa introdotta che vede un corpo elettorale ristretto ai soli sindaci e consiglieri, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella seduta del 23/09/2014, ha fornito dei chiarimenti interpretativi circa la non applicabilità delle disposizioni normative contenute nella legge 28/2000 e, più in particolare, dell’art. 9 che impone il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione nel corso delle campagne elettorali.
Tuttavia, sottolinea l’Autorità, sono fatti salvi i principi generali a tutela del pluralismo informativo e, segnatamente, dei principi di completezza, correttezza e imparzialità dell’informazione laddove le emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, dovessero dare copertura informativa alle competizioni elettorali in questione.
Ultimo aggiornamento
24 Settembre 2014, 11:00