Faq domande frequenti
Domande Frequenti Indice: CONCILIAZIONI | DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE | MONITORAGGIO E VIGILANZA RADIO E TV | PAR CONDICIO | PROVVEDIMENTI TEMPORANEI | ROC – REGISTRO UNICO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE Conciliazioni Qual è la differenza tra negoziazione diretta e conciliazione? La procedura telematica prevede che nei primi 20 giorni dalla presentazione dell’istanza telematica, le parti abbiano la possibilità di dialogare tramite la piattaforma per scambiare eventuali proposte di accordo.
Conciliazioni
La procedura telematica prevede che nei primi 20 giorni dalla presentazione dell’istanza telematica, le parti abbiano la possibilità di dialogare tramite la piattaforma per scambiare eventuali proposte di accordo. Questa negoziazione diretta non è obbligatoria. Trascorsi i 20 giorni, o non appena una delle parti si rifiuti di proseguire nella negoziazione, è possibile procedere con la conciliazione.
Dopo aver effettuato l’accesso ai “Tuoi procedimenti”, cliccando sulla barra delle “Azioni” puoi accedere al tuo fascicolo documentale, dal quale puoi scegliere se allegare altri documenti o note (Aggiungi documenti/Scrivi testo).
Fai attenzione, non è consentito modificare o rimuovere elementi già inseriti, ma solo aggiungere nuovo testo o nuovi documenti.
Per maggiori dettagli si rinvia al manuale operativo disponibile al seguente indirizzo: https://ConciliaWeb.agcom.it/ConciliaWeb/file/manuali/GuidaUtente-Cliente.pdf
L’importante è inserire una data, anche se approssimativa.
Il problema può dipendere dalla mancata trasmissione del codice generato dalla piattaforma. Occorre riprovare ad accedere, accertandosi che tutte le spunte siano verdi e, se si può, cambiando anche il browser. Il codice OTP viene trasmesso utilizzando il tasto “Genera codice” ed è valido dieci minuti. Trascorso tale tempo, e avendo cliccato nuovamente “genera codice”, viene automaticamente generato e trasmesso un nuovo codice, mentre quello precedente non è più utilizzabile.
Il responsabile legale di un’organizzazione (società, ente, impresa, ecc.) può richiedere e utilizzare la propria identità digitale. A tale scopo è anche possibile dotare i propri dipendenti di identità digitali per uso professionale della persona giuridica. Il rilascio dell’identità digitale per uso professionale per la persona giuridica avviene previa verifica dell’identità personale del richiedente e della legittimità della richiesta da parte di uno dei gestori di identità digitale accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale, nel rispetto delle modalità e dei controlli previsti da AgID
Sì, puoi richiedere più di una identità digitale – anche con diversi livelli di sicurezza – con l’opportunità di rivolgerti a differenti gestori di identità digitale.
Ad oggi SPID può essere richiesto da coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età. Sono in corso di emanazione linee guida operative per il rilascio di SPID ai minori e le relative modalità di utilizzo.
Ad oggi non è stato definito un quadro normativo e regolamentare di riferimento
Si, ma solo se il servizio di posta elettronica certificata è fornito dallo stesso operatore che fornisce il servizio di accesso ad internet.
L’utente ha diritto a presentare reclamo al proprio gestore per il traffico contestato e, nelle more dell’esame di tale reclamo, fino alla conclusione del contenzioso, di non pagare i relativi importi. La bolletta potrà quindi essere pagata parzialmente corrispondendo il solo importo non contestato a cui va aggiunto l’IVA, che va calcolata al 20%.
In pendenza di reclamo, al gestore è consentito solo sospendere il servizio relativamente ai servizi a sovrapprezzo interessati dal mancato pagamento ed è vietato:
- sospendere il servizio di base, anche nelle ipotesi di ripetuti ritardi nei pagamenti, di ripetuti mancati pagamenti e di presunta frode relativi ai servizi a sovrapprezzo;
- inviare solleciti di pagamento ed effettuare cessioni del credito fino al termine della procedura di risoluzione della controversia così come disciplinata dai regolamenti dell’Autorità.
Si fa presente che, ai sensi della delibera n. 418/07/CONS e s.m.i., proprio allo scopo di tutelare gli utenti nella generazione di traffico verso servizi a sovrapprezzo e comunque costosi, l’Autorità ha disposto che tutti gli operatori sono obbligati ad attivare automaticamente ai propri abbonati uno sbarramento selettivo delle chiamate in uscita in via permanente, comunque sbloccabile e riattivabile gratuitamente.
Per conoscere il contenuto del paniere di numerazioni associate a tale blocco permanente si consulti l’allegato 1 alla delibera n. 600/09/CONS
Le categorie di utenti che presentano particolari condizioni di disagio economico e sociale possono beneficiare di una riduzione pari al 50% del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria residenziale.
Per poter fruire dell’agevolazione e’ necessario soddisfare contemporaneamente requisiti di natura economica e sociale. Per quanto concerne il requisito di carattere economico, l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto richiedente l’agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, non deve superare € 6.713,93.
Per quanto riguarda il requisito di carattere sociale, il soggetto richiedente l’agevolazione deve appartenere ad un nucleo familiare caratterizzato da almeno una delle seguenti condizioni:
- vi sia un percettore di pensione di invalidità civile;
- vi sia un percettore di pensione sociale;
- vi sia un anziano al di sopra dei 75 anni di età;
- il capofamiglia risulti disoccupato.
I soggetti in possesso dei requisiti devono richiedere la riduzione al fornitore del servizio, presentando la relativa documentazione consistente in:
- attestazione rilasciata dall’INPS, dal centro di assistenza fiscale o dal comune presso il quale si è consegnata la dichiarazione sostitutiva, prevista dal decreto legislativo n. 130/2000, contenente tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente;
certificazione attestante la condizione di appartenenza ad una delle categorie relative al requisito di carattere sociale.
Le tariffe per la connessione in roaming dipendono sia dal gestore utilizzato sia dal paese dal quale ci si connette. L’utente può scegliere in ogni caso una soglia di spesa mensile massima oltre la quale il traffico dati non debba essere fornito se non esplicitamente richiesto, o in ogni caso non ulteriormente addebitato. La soglia di spesa scelta va comunicata per iscritto, tramite fax o raccomandata, all’operatore.
In mancanza di una definizione della soglia da parte dell’utente, questa è automaticamente impostata a 50€ al mese. L’operatore è tenuto ad informare l’utente del raggiungimento della soglia massima prevista mediante un SMS o un messaggio di posta elettronica o una finestra di “pop-up” sul proprio PC.
Per i contratti conclusi telefonicamente, c.d. contratti a distanza, è prevista una particole forma di tutela e garanzia nei confronti del consumatore. Tale ulteriore garanzia è data da una forma particolare di recesso che è il c.d. diritto di ripensamento, ossia il diritto dell’utente di ripensare al contratto concluso a distanza e di liberarsi dal vincolo contrattuale manifestando una volontà in tal senso nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione del contratto.
Il diritto di “ripensamento” deve, infatti, essere esercitato entro 14 giorni lavorativi che decorrono:
- per i contratti relativi alla fornitura di servizi, dal giorno dell’accordo o dal momento in cui sono state date le informazioni obbligatorie, se non sono trascorsi oltre 3 mesi dallo stesso;
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento se gli obblighi informativi sono stati soddisfatti o dal giorno in cui le informazioni sono date se non sono trascorsi oltre 3 mesi dallo stesso.
Il diritto di recesso si esercita inviando una raccomandata a/r all’operatore entro i termini sopra indicati. Entro gli stessi termini la comunicazione può eventualmente essere inviata per telegramma, fax o posta elettronica, purché confermata con lettera raccomandata nelle 48 ore successive.
Nel settore delle comunicazioni elettroniche, gli utenti possono liberamente recedere dai contratti in anticipo rispetto alla naturale scadenza degli stessi, dandone comunicazione all’operatore secondo le modalità indicate nel contratto e nelle Carte dei servizi.
E’ bene ricordare che:
- l’invio al gestore di una raccomandata a/r assicura la massima efficacia alla richiesta di recesso;
- il preavviso richiesto dall’operatore non può, per legge, essere superiore ai 30 giorni;
- la propria volontà di recedere va formulata in maniera molto chiara, specificando sempre se si tratta di un recesso per attivazione di servizio con un altro operatore, o di una cessazione del servizio;
una copia della comunicazione inviata va conservata perché potrebbe essere utile in caso di contestazione.
Si. In tal caso i contratti sono denominati “contratti a distanza” proprio ad indicare che, per la promozione e conclusione del contratto, il venditore utilizza esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza (vendita per corrispondenza, attraverso la televisione, per fax, telefono o Internet). Per tali ragioni il venditore e il consumatore non entrano in contatto personalmente, ma si relazionano a distanza. Poiché non c’è la possibilità di vedere « dal vivo » il prodotto o il servizio che si acquista, sono state previste delle regole a tutela del consumatore.
Con riferimento alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza la materia è disciplinata dal Regolamento adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera 519/15/CONS .
La Legge n. 40/2007 fissa un preavviso massimo di 30 giorni per recesso e trasferimento delle utenze, il che si traduce in un obbligo per gli operatori di effettuare il passaggio dei propri clienti al massimo in 30 giorni.
Tutte le procedure di trasferimento dell’utenza fissa sono state definite dai gestori in ottemperanza a tale prescrizione, prevedendo tempistiche specifiche per l’interazione tra gli operatori ed il passaggio del cliente.
In particolare, le procedure di attivazione, migrazione e portabilità del numero pura sono state definite per consentire, salvo l’insorgere di problematiche di natura tecnica, il passaggio del cliente entro 10 giorni lavorativi.
In ogni caso, la data di passaggio (cosiddetta DAC) viene concordata tra cliente ed operatore ricevente. Inoltre, nel corso della procedura, gli operatori coinvolti sono tenuti a sincronizzare le rispettive attività per consentire che il passaggio avvenga con il minimo disservizio per il cliente finale.
Esistono tre procedure standard per il trasferimento delle utenze tra operatori di rete fissa (procedura di attivazione / di migrazione / di portabilità pura del numero), il cui utilizzo è determinato dal tipo di servizio oggetto del passaggio e dalla infrastruttura di rete attraverso cui il servizio viene erogato.
Occorre rivolgersi all’operatore ricevente (detto recipient) e comunicare la volontà di trasferire la propria utenza verso quest’ultimo, fornendo a tal fine il codice di trasferimento dell’utenza che generalmente è indicato sulla bolletta.
Sarà poi compito dell’operatore recipient avviare la procedura tecnicamente corretta tra le tre.
L’operatore è tenuto a garantire la velocità che promette. Al riguardo l’Autorità ha stabilito che per tutte le offerte Internet da rete fissa gli operatori devono indicare gli standard specifici di velocità promessa, sia minima che massima, e non possono limitarsi a pubblicizzare la velocità massima teorica con la dicitura “fino a …”. Per consentire agli utenti di verificare le velocità della propria connessione e di valutare se effettivamente l’operatore rispetti, nell’erogazione del servizio, le prestazioni promesse nel contratto, l’Autorità ha realizzato il progetto Misura Internet.
Il software chiamato Ne.Me.Sys., oltre a consentire un utilizzo più agevole da parte dell’utente finale, permette anche la misurazione della qualità delle connessioni a banda ultralarga, con velocità superiore ai 30 Mbps, sia in rame, sia in fibra ottica. Il software, sviluppato dalla Fondazione Ugo Bordoni, è stato certificato dall’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione.
Ne.Me.Sys. è gratuito, disponibile per tutti i sistemi operativi di PC, open source (codice sorgente aperto e disponibile in chiaro) e scaricabile direttamente dal sito www.misurainternet.it.
Il punto di forza del software Ne.Me.Sys. è la possibilità, per l’utente, di ottenere un documento attestante la qualità della connessione, e di inoltrare reclamo con un semplice click dalla propria area riservata, in caso di inadempienza da parte dell’operatore. In quasi l’80% dei casi, il reclamo inviato all’operatore è stato sufficiente per ottenere il ripristino della qualità della connessione; nel restante 20%, gli utenti, dopo il secondo certificato negativo (e sulla base di una seconda misurazione avvenuta dopo almeno 45 giorni dalla precedente) hanno potuto optare per il recesso gratuito dal proprio contratto o per la sottoscrizione di un’offerta di minor costo.
In pochi minuti si ottengono informazioni attendibili sulla qualità della propria connessione.
Non tutte le zone d’Italia sono coperte da Adsl. Infatti, con il termine “digital divide” si intende indicare proprio la disuguaglianza esistente sul territorio rispetto alla possibilità di accesso e di fruizione delle nuove tecnologie di comunicazione e informatiche.
Ad oggi il servizio ADSL che garantisce l’accesso a Internet a banda larga non rientra nel paniere di servizi che costituiscono il c.d. “Servizio universale” (come avviene ad esempio per il servizio di telefonia vocale fissa o per il servizio di fax) e per i quale sussiste, da parte di Telecom Italia S.p.A., di l’obbligo di fornitura sull’intero territorio nazionale.
La necessità di promuovere la diffusione della banda larga è, tuttavia, al centro del dibattito sui nuovi contenuti del servizio universale. In merito, l’AGCOM partecipa attivamente alle consultazioni pubbliche che la Commissione Europea avvia nell’ambito della periodica revisione dei contenuti del servizio universale.
In attesa di una soluzione definitiva che possa risolvere la difficoltà di accesso ai servizi a banda larga, si consiglia di verificare se in ambito locale sono commercializzati servizi di connettività broadband basati su tecnologie wireless (c.d. WiMax) o satellitari.
In aggiunta, se il territorio è coperto da servizi mobili di terza generazione (tecnologie UMTS o HSPA), potrebbe essere possibile avvalersi delle offerte commerciali (preferibilmente di tipo flat) proposte dai maggiori operatori di telefonia mobile, che consentono la connettività broadband attraverso l’utilizzo di un dispositivo mobile (chiavetta Internet o connect card) da collegare al proprio Personal Computer.
Gli operatori hanno l’obbligo di fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, ad eccezione di quelle strettamente dovute ad interventi di manutenzione e riparazione, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali. In caso di guasto o malfunzionamento della linea telefonica, la riparazione va effettuata tempestivamente, nei modi e nei termini stabiliti dalla Carta dei servizi. Il servizio di riparazione è, inoltre, gratuito per tutti i guasti non imputabili direttamente o indirettamente all’utente.
In tutti i casi di malfunzionamento prolungato, che impedisce all’utente di godere pienamente del servizio promesso e acquistato, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per tutti i giorni di disservizio, a meno che l’operatore non dimostri che il disservizio dipenda da causa a lui non imputabile.
Dal 1° aprile 2022 si può conferire mandato ai cosiddetti ‘soggetti accreditati’, che sono: gli Avvocati iscritti all’Albo ed alle Associazioni di Consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005); le Associazioni di Consumatori iscritte negli elenchi regionali; i Dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti nei rispettivi Albi professionali; gli Enti esponenziali, vale a dire gli Enti costituiti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in possesso di uno statuto, rappresentativo di particolari categorie di utenti e registrato sulla piattaforma ConciliaWeb.
Se il servizio voce è richiesto a Telecom Italia S.p.A. sulla rete telefonica tradizionale si rientra nella disciplina del servizio universale in base alla quale l’operatore è tenuto ad attivare il servizio, di norma entro 10 giorni dalla richiesta dell’utente ovvero nei tempi concordati con l’utente.
Per conoscere i tempi di attivazione del servizio di un operatore alternativo, sia che utilizzi la rete di proprietà di Telecom Italia sia che utilizzi proprie infrastrutture (per esempio connessioni in fibra o tecnologie digitali), i tempi di attivazione del servizio sono esplicitati nelle Carta dei servizi dell’operatore. Puoi inoltre consultare gli ‘obiettivi di qualità’ che gli operatori pubblicano sui propri siti.
In ogni caso, ove non sia possibile attivare il servizio entro il termine contrattualmente previsto, l’operatore deve informare l’utente illustrando le ragioni del ritardo e indicando la data attesa di attivazione.
Nel caso di mancata o ritardata attivazione, l’utente ha diritto agli indennizzi previsti dalla Carta dei servizi. Gli indennizzi non sono, tuttavia, dovuti nel caso in cui il disservizio non sia imputabile all’operatore telefonico, per esempio laddove vi sia un impedimento di natura amministrativa (quali il mancato o ritardato rilascio dei permessi di scavo o di altre autorizzazioni) o tecnica non causato da colpa dell’operatore.
Ad oggi SPID può essere richiesto da coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età. Sono in corso di emanazione linee guida operative per il rilascio di SPID ai minori e le relative modalità di utilizzo.
Ad oggi non è stato definito un quadro normativo e regolamentare di riferimento.
Sì, ma solo se il servizio di posta elettronica certificata è fornito dallo stesso operatore che fornisce il servizio di accesso ad internet.
Al fine di poter avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti della compagnia telefonica l’istanza può essere presentata dall’erede dell’intestatario originario della linea oggetto di contestazione attraverso l’accesso alla piattaforma https://conciliaweb.agcom.it/ mediante il prioprio SPID o la propria Carta di identità elettronica (CIE).
Affinché l’istanza sia ammissibile occorre allegare nel fascicolo la documentazione attestante la propria qualità di erede o di coerede rispetto all’intestatario del contratto ed il suo certificato di morte.
Si fa presente, inoltre, che in caso di status di coerede, la parte istante deve produrre anche una autocertificazione attestante l’autorizzazione espressa dagli altri (co-eredi) in suo favore ad agire in sede di conciliazione.
Qualora tale documentazione non venisse depositata contestualmente all’istanza il Corecom si fa parte attiva nel sollecitarne la presentazione che comunque potrà essere utilmente prodotta entro il giorno indicati dal Corecom. Solo in mancanza dell’allegazione della necessaria documentazione il Corecom procederà ad archiviare il relativo procedimento per carenza di elementi sufficienti a poter ritenere provata la legittimazione attiva in capo al ricorrente, imprescindibile ai fini del deposito dell’istanza di conciliazione ai sensi dell’art. 2, c. 1, del vigente Regolamento di procedura delle controversie di cui alla Del. n. 203/18/CONS e ss. mm. e ii.
In caso di inottemperanza da parte del Gestore telefonico (Vodafone) al verbale di conciiliazione cosa si può fare
Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 2, c. 24, lett. b), della L. n,. 481/95 (non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva) per cui, scaduti i termini previsti nell’accordo, nel caso in cui il gestore telefonico non abbia ottemperato a quanto in esso previsto, l’utente può adire l’Autorità giudiziaria per far eseguire coattivamente gli impegni assunti dalla controparte. Il corecom, dunque, non è competente circa il mancato adempimento del verbale, né è possibile, per il principio del ne bis in idem, avviare una nuova istanza di conciliazione che abbia ad oggetto la medesima questione già discussa nell’udienza di conciliazione. Tuttavia, solo a seguito di richiesta dell’utente, il Corecom per mero spirito di collaborazione può segnalare al gestore inadempiente la mancata esecuzione del verbale.
La wind mi ha trattenuto ingiustamente 350 euro dal conto ma avendo suddiviso l”importo in dodici importime ne sono accorta solo a fine febbraio e in data 28 febbraio 2019 ho inviato pec di reclamo. Ho appena aperto una procedura di conciliazione ma non sono passati 45 giorni dall’invio del mio reclamo alla wind.Posso farla lo stesso o mi conviene annullarla e aspettare i 45 giorni?grazie
Il reclamo può essere proposto al servizio di assistenza clienti dell’operatore (c.d. customer care) a mezzo posta, fax o telefono; a tal fine, nel contratto, nella Carta dei servizi e nelle fatture sono indicati i recapiti utilizzabili. L’invio del reclamo a mezzo posta o fax consente di avere prova dell’avvenuta ricezione da parte del gestore; nel caso, invece, di presentazione telefonica del reclamo, è sempre consigliabile annotare il codice identificativo del reclamo che l’addetto di call center è tenuto a rilasciare. Oltre a costituire prova della presa in carico del reclamo da parte dell’operatore, il codice identificativo del reclamo è utile per garantire la tracciabilità del contatto e ottenere aggiornamenti sullo stato della pratica nel corso dei successivi contatti.
Per quanto riguarda la gestione del reclamo da parte dell’operatore la comunicazione può essere informale (per esempio telefonica) nel caso di accoglimento del reclamo e risoluzione del problema. Se il reclamo è respinto, l’operatore è obbligato a fornire all’utente una risposta adeguatamente motivata in forma scritta e deve indicare gli accertamenti compiuti per esaminare il problema. Nei casi di rigetto del reclamo o anche di mancata risposta da parte dell’operatore, soprattutto laddove il problema lamentato persista, l’utente può comunque tutelare le proprie ragioni ricorrendo alla procedura di risoluzione delle controversie presso il Corecom.
Il recupero credito continua a richiede il pagamento della quota oggetto di controversia nonostante sia stata già raggiunta una conciliazione tra le parti (con relativo verbale Corecom). Inoltre suddetta richiesta è pervenuta successivamente alla data dell’accordo. Come devo comportarmi?
E’ sufficiente inviare alla società di recupero del credito copia del verbale di conciliazione.
Buongiorno, sono cliente telefonia fissa Vodafone. Dopo l’ennesima comunicazione di modifiche contrattuali vorrei recedere proprio attenendo queste motivazioni. Il recesso dovrebbe essere a costo zero tuttavia sul modulo online si legge di costi dovuti per sconti usufruiti. Si dovrebbero restituire gli importi relativi a promozioni godute. E’ possibile questa ingiustizia? Un comunicato di diffida dell’Agcom indica che nei casi di recesso per variazione unilaterale del contratto i costi sono zero. Potete aiutarmi a chiarire?
Le penali per recesso anticipato sono state abolite dalla Legge 40/2007. Tuttavia, la stessa legge prevede che, in caso di recesso anticipato, possa essere richiesto all’utente il pagamento di somme che siano giustificate da costi che l’operatore sopporta per le attività pertinenti al recesso. L’operatore deve quindi motivare e giustificare i costi addebitati per il recesso anticipato.
In base all’interpretazione della legge, seguita dall’Autorità nei propri provvedimenti e confermata dal giudice amministrativo, i costi che l’operatore può richiedere in sede di recesso anticipato sono soltanto quelli strettamente connessi alle attività necessarie alla lavorazione del recesso, secondo principi economici di causalità e pertinenza.
I costi che gli operatori hanno presentato per la verifica della Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità, sono pubblicati, ai sensi della delibera n. 96/07/CONS, sui siti web degli operatori di comunicazioni elettroniche. I relativi link sono disponibili anche sul sito dell’Autorità nella pagina dedicata a Prospetti informativi su offerte e condizioni economiche.
In relazione ai diversi servizi offerti, può quindi verificare i relativi costi di disattivazione. In caso di difformità tra i costi pubblicati sul sito dell’operatore e i costi richiesti o addebitati dall’operatore, l’utente può:
- denunciare la vicenda all’Autorità, compilando l’apposito Modello D telematico;
- promuovere un tentativo di conciliazione presso il Corecom competente.
Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 269/18/CONS ha stabilito che entro il 31 dicembre 2018 gli operatori di telefonia TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb devono restituire in bolletta i giorni illegittimamente erosi agli utenti a seguito della fatturazione a 28 giorni delle offerte di telefonia fissa, anche di tipo convergente, attuata in violazione della delibera Agcom n. 121/17/CONS.
L’Autorità con delibera n. 269/18/CONS, nel rispetto delle indicazioni del TAR del Lazio, volte a contemperare i diritti degli utenti con le esigenze di sostenibilità economico-finanziaria da parte delle aziende, ha individuato il termine entro cui gli operatori devono ottemperare a quanto richiesto nei provvedimenti di diffida entro la data del 31 dicembre 2018; data in cui gli operatori (TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb) devono restituire, anche in più fatture, i giorni erosi per effetto della violazione dell’obbligo di cadenza di rinnovo delle offerte e della periodicità della fatturazione su base mensile.
Il calcolo dei giorni di servizio che ciascun operatore dovrà riconoscere in fattura ai propri utenti dovrà riguardare il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile.
Entro il 31 dicembre 2018, quindi, gli operatori dovranno adempiere alle diffide dell’Autorità attraverso la posticipazione della data di decorrenza della fattura per un numero di giorni pari a quelli illegittimamente erosi (eventualmente spalmati su più fatture).Per gli utenti che nel frattempo abbiano cambiato operatore, adeguate modalità di ristoro saranno definite all’esito dei contenziosi ancora pendenti.
A tal riguardo si invita alla lettura del Comunicato stampa dell’AGCOM pubblicato sul proprio sito al seguente indirizzo:
Dal 23 luglio 2018 l’unica modalità consentita di presentare istanza di conciliazione è possibile solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica “Conciliaweb” alla quale può accedere digitando l’indirizzo: www.conciliaweb.agcom.it.
Al fine di rendere agevole le fasi della registrazione e della presentazione dell’istanza telematica sulla predetta piattaforma il Corecom ha creato un piccolo Vademecum allegato alla pagina Conciliazioni.
Dopo essere entrato nella pagina all’indirizzo www.Conciliaweb.agcom.it o dal sito dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni www.agcom.it, l’utente dovrà registrarsi tramite il link “crea il tuo account” o accedere inserendo le credenziali SPID (sistema pubblico di identità digitale) o della CIE (Carta identità elettronica). Qualora l’utenza sia intestata ad una persona giuridica, il soggetto che la rappresenta dovrà registrarsi prima come persona fisica.
Vedi anche la pagina Conciliazioni per indicazioni dettagliate sulla procedura.
Dal 1° aprile 2022 si può conferire mandato ai cosiddetti ‘soggetti accreditati’, che sono: gli Avvocati iscritti all’Albo ed alle Associazioni di Consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005); le Associazioni di Consumatori iscritte negli elenchi regionali; i Dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti nei rispettivi Albi professionali; gli Enti esponenziali, vale a dire gli Enti costituiti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in possesso di uno statuto, rappresentativo di particolari categorie di utenti e registrato sulla piattaforma ConciliaWeb
Sì, una volta effettuata la registrazione a nome dell’utente interessato all’istanza, ed una volta che sia stata convocata l’udienza di conciliazione, è possibile inserire il codice fiscale del delegato nell’apposito campo. Si noti che, affinché la delega sia valida, il delegato stesso dev’essere preventivamente registrato in ConciliaWeb.
Se non si dispone della possibilità di accedere alla piattaforma tramite web, si può partecipare alla conciliazione presentandosi personalmente presso il Corecom della propria Regione o presso uno dei punti di accesso periferici predisposti. Presso il Corecom si potrà essere assistiti nell’inserimento dei dati sulla piattaforma o si potrà, tramite apposite postazioni disponibili per il pubblico, procedere alla registrazione e alla compilazione dell’istanza.
ConciliaWeb è il nuovo sistema online predisposto dall’Autorità per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.
Per qualsiasi dubbio sull’utilizzo (accesso, registrazione, procedura), è possibile consultare le Domande frequenti sull’utilizzo del sistema pubblicate sulla schermata inziale del sito ConciliaWeb
Nel caso di problemi con il proprio operatore di comunicazioni elettroniche (telefonia mobile, telefonia fissa, pay-tv, internet), è possibile innanzitutto denunciare le violazioni tramite il modello D appositamente predisposto dall’Autorità. Tale modello non serve a risolvere direttamente il problema segnalato, ma fornisce all’Autorità utili indicazioni per indirizzare la propria attività e procedere, sulla base dell’aggregazione delle varie segnalazioni, all’adozione di un provvedimento.
In caso di truffa, la competenza è della Polizia Postale.
Per risolvere direttamente il problema insorto, l’utente deve presentare, innanzitutto, formale reclamo (via mail, via fax, via telefono) e attendere tra i 30 o i 45 giorni per la risposta dell’operatore in tutti i casi in cui non vi sia sospensione del servizio. In caso di sospensione, l’operatore ha l’obbligo di adoperarsi per risolvere il problema nei tempi previsti dalle Carte dei Servizi.
In entrambi i casi, se il problema persiste, la via da percorrere è quella della risoluzione delle controversie, attraverso la piattaforma online ConciliaWeb.
«Alla mia controversia con la Tim è subentrata la Ge ri che purtroppo non mi ha inviato nulla nessun documento chiedono solo il pagamento. Abbiamo accordato un pagamento rateale ma non mi hanno inviato nulla per un piano di rientro e si ostinano a non inviarmi nulla dicendo che mi stanno facendo un favore. Posso cercare di conciliarmi con la Tim per il mio debito? Sono disoccupata ma non disonesta e voglio saldare il mio debito ma in maniera giusta con le relative ricevute.»
Nel caso di specie è sicuramente possibile intraprendere il tentativo obbiligatorio di conciliazione, atteso in particolare il fatto che la stessa società di recupero crediti non le ha inviato nulla, neanche il piano di rientro accordato per poter adempiere correttamente al pagamento delle rate.
Inoltre poichè è comunque sua intenzione saldare il suo debito, sono certa che la conciliazione presso il Corecom Abruzzo la aiuterà a definire bonariamente la vicenda trovando la soluzione al suo problema.
Ciò che in sede di conciliazione si può ottenere a seguito dell’accordo tra le parti è l’indennizzo per i disagi patiti, quantificati in base alla Carta servizi del singolo gestore, oltre al rimborso o allo storno di importi non dovuti.
Per ottenere il risarcimento danni, invece, bisogna adire la competente Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale, in base al valore della controversia), che potrà eventualmente riconoscerlo con apposita sentenza.
Il servizio non ha alcun costo, è totalmente gratuito.
No, non è obbligatorio ma è tuttavia necessario presentarlo nei casi di interruzione, sospensione o guasti di linea affinché l’operatore possa prontamente intervenire nella risoluzione dei problemi. Inoltre, presentare il reclamo rappresenta un possibile motivo di indennizzo da richiedere in conciliazione ove il gestore non dovesse darvi riscontro entro i termini previsti, oppure lo fornisse ma senza accoglierne le relative contestazioni.
Definizioni delle controversie
Il risarcimento del danno non costituisce oggetto del provvedimento di definizione della controversia. L’utente, tuttavia, dopo l’adozione del provvedimento di definizione della controversia, può far valere in sede giurisdizionale il maggior danno eventualmente subito.
Il provvedimento finale viene inserito nel fascicolo documentale dell’interessato nella piattaforma “Conciliaweb” e, successivamente, viene pubblicato sul sito web del Corecom nella sezione “Delibere” e sul sito dell’Autorità. Il provvedimento di definizione costituisce un ordine dell’Autorità quindi, se non rispettato, l’operatore è sanzionabile.
Una volta acquisita la documentazione necessaria, ed eventualmente sentite le parti, il responsabile del procedimento redige una relazione che trasmette all’organo collegiale per il provvedimento di definizione.
In sede di definizione la presenza di un avvocato non è necessaria ma è ovviamente consentita.
L’istanza di definizione della controversia può essere richiesta a condizione che: 1) non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione;
2) per la medesima problematica e tra le stesse parti non sia stato già richiesto l’intervento dell’Autorità giudiziaria.
Si verifica prima di tutto il luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’utente finale oppure, negli altri casi, al domicilio indicato dall’utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza,alla sua residenza o sede legale. Per presentare domanda al Corecom Abruzzo è necessario che l’ubicazione si trovi nella Regione Abruzzo.
No, l’istanza di definizione è volta ad approfondire quanto già sottoposto al Corecom in fase di conciliazione.
Eventuali fatti o richieste nuovi dovranno costituire oggetto di apposita nuova istanza di conciliazione.
Ciò che in sede di definizione si può ottenere, tramite accordo tra le parti oppure, in mancanza, mediante provvedimento decisorio emanato dal Corecom, è: il rimborso e/o lo storno di importi non dovuti; l’indennizzo per i disagi patiti, commisurati in base alla Del. n. 347/18/CONS; e/o la cessazione da parte del gestore della condotta lesiva dei diritti dell’utente.
A seguito della definizione amministrativa, tuttavia, è possibile agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno.
Monitoraggio e vigilanza Radio TV
Secondo la vigente normativa, le segnalazioni devono consentire di individuare: il segnalante, l’operatore e il comportamento che si ritiene aver violato le disposizioni vigenti.
Deve essere, pertanto, possibile risalire al fornitore del servizio di media audiovisivi e al periodo cui la segnalazione è riferita.
Le segnalazioni da parte di utenti o concorrenti anonime ovvero le segnalazioni incomplete sono di norma improcedibili, dunque prive di seguiti procedimentali.
Par Condicio
La ratio è quella di prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che la comunicazione svolta dagli Enti pubblici possa indurre rispetto ad una libera consultazione elettorale.
Lo scopo è quello di evitare che l’attività di comunicazione istituzionale delle amministrazioni durante questo periodo “sensibile” possa sovrapporsi ed interagire con l’attività propagandistica svolta dalle liste e dai candidati, dando vita ad una forma parallela di campagna elettorale, sottratta a qualsiasi tipo di regolamentazione.
Inoltre, il divieto è diretto ad impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore degli amministratori uscenti, date le innumerevoli facilitazioni, in termini di comunicazione e di visibilità, di cui dispongono in via esclusiva e gratuita.
A tutte le Pubbliche Amministrazioni, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
In che consiste il divieto?
Il divieto, sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, fa riferimento ad ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata. Le uniche forme di comunicazione istituzionale ammesse durante il periodo di par condicio sono solo quelle impersonali ed indispensabili.
Cosa significa?
Le amministrazioni devono astenersi non solo dalle manifestazioni volte ad appoggiare le liste o i candidati impegnati nel confronto elettorale, ma anche da tutti gli interventi che, avendo come finalità principale la promozione dell’immagine politica o dell’attività istituzionale dell’ente, favoriscano una rappresentazione positiva o negativa di una determinata opzione elettorale.
Le emittenti televisive e radiofoniche locali che intendono trasmettere programmi di comunicazione politica nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
Il periodo di Par Condicio entra in vigore nei 45 giorni antecedenti il giorno prima delle operazioni di voto.
In particolare la Par Condicio deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale che sono:
- nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature.
- nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale.
Provvedimenti temporanei
Sempre e solo attraverso la piattaforma ConciliaWeb, anche se il tentativo di conciliazione è stato esperito presso le Camere di Commercio o presso organismi ADR.
Per maggiori dettagli si rinvia al manuale operativo disponibile al seguente indirizzo: https://ConciliaWeb.agcom.it/ConciliaWeb/file/manuali/GuidaUtente-Cliente.pdf
ROC - Registro unico degli Operatori di Comunicazione
La variazione del direttore responsabile della rivista deve essere comunicata al Tribunale del circondario nel quale è ubicata la sede legale dell’editore richiedente.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1947, n. 48 “Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”. Tuttavia, l’art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62 prevede che i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione sono esonerati dall’obbligo di registrare la propria testata in Tribunale. L’iscrizione al ROC, pertanto, è condizione per l’inizio delle pubblicazioni. Ne consegue che, nei casi in cui l’editore sia anche proprietario della testata, può avvalersi della facoltà sopra indicata procedendo solo alla presentazione della domanda di iscrizione al ROC ed evitando la registrazione in Tribunale della testata.
Per quanto concerne l’attività di editoria elettronica, tuttavia, si fa presente che, con l’entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è stato introdotto un regime differenziato per gli editori di quotidiani on line: questi, infatti, sono tenuti a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e, successivamente, a presentare l’istanza di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione.
E’ la comunicazione, prevista dall’articolo 11 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC, con la quale i soggetti iscritti al Registro producono un aggiornamento dei dati – sia quelli societari, sia quelli relativi alle attività svolte rilevanti ai fini del Registro – comunicati all’atto delle presentazione della domanda di iscrizione. I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio.
I restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data. La comunicazione annuale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica – attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it – e deve essere trasmessa, ogni anno, anche in assenza di variazioni. I modelli da trasmettere sono indicati nell’ allegato B della Delibera n. 666/08/CONS, nella parte relativa alla Comunicazione Annuale, e si distinguono in base alla natura giuridica (società di capitali, società di persone, imprese individuali, associazioni ed altre) dell’operatore di comunicazione iscritto.
I soggetti esercenti le attività di Internet point e Phone center che rientrano tra le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica sono esonerati dagli obblighi di comunicazione annuale.
Se un operatore iscritto al ROC viene cancellato dal Registro delle Imprese, oppure in caso di cessazione di tutte le attività rilevanti ai fini del Registro stesso (vedere l’elenco nella FAQ n. 2), deve presentare una richiesta di cancellazione.
La domanda di cancellazione deve essere trasmessa in via telematica – attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it – entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione, compilando il modello 16/ROC.
l modello per richiedere un certificato d’iscrizione è il 17/ROC, reperibile in Gazzetta Ufficiale ed all’indirizzo internet indicati nella FAQ n. 6. La richiesta di certificazione (in bollo da 16 euro, salvo soggetti esenti ai sensi di legge) di cui all’art. 14 della Delibera n. 666/08/CONS è trasmessa in forma cartacea, unitamente alla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società (o del titolare dell’impresa individuale) in corso di validità ed è inviata, a mezzo raccomandata A/R a:
Comitato Regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo
via Michele Jacobucci, 4 cap 67100 L’Aquila
Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Regolamento l’attribuzione del numero di iscrizione nel Registro può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La domanda di iscrizione è presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell’attività rilevante ai fini del registro. Nel caso in cui l’inizio delle attività è subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per l’iscrizione al Registro deve intendersi decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo.
Il ROC è un registro unico adottato dall’AGCOM con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari allo scopo di garantire l’applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.
Dal 1° Gennaio 2017 i “quotidiani on line” devono essere registrati in Tribunale e al ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione) mentre per le “testate periodiche on line” resta valida la soglia di 100.000 € di fatturato (articolo 3-bis, comma1, d.lgs.63/2012)
Con la legge n. 198 del 26/10/2016, infatti, è stato modificato l’art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, dove al comma 3 bis viene inserita la definizione di “quotidiano on line” con caratteristiche e relativi obblighi.
Le imprese editrici che editano quotidiani on line sono tenute a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e successivamente a trasmettere la domanda di iscrizione al ROC. A questi editori non si applica quanto disposto dall’art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012, come convertito dalla legge n. 103/2012
I Modelli da 1/ROC a 24/ROC sono compilabili esclusivamente in forma telematica dopo aver effettuato) l’accesso al portale www.impresainungiorno.gov.it con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Il modello 17 ed il modello di certificazione antimafia posso scaricarsi da qui.
I modelli 1/ROC (Domanda d’iscrizione) e 2/ROC (Dati anagrafici generali) devono essere presentati da tutti gli operatori di comunicazione.
Le società di capitali, le società cooperative, le società di persone, le fondazioni o associazioni devono altresì produrre, nella domanda telematica di iscrizione, il modello 3/ROC, contenente l’indicazione dell’oggetto sociale o associativo ed il modello 4/ROC, contenente l’indicazione della composizione, della durata e delle generalità dell’organo amministrativo.
Gli enti pubblici presentano i modelli 1/ROC, 2/ROC e 4/ROC.
Le imprese individuali presentano i modelli 1/ROC e 2/ROC.
Modelli relativi all’attività svolta
Oltre ai predetti modelli, comuni per tutti gli operatori che richiedono l’iscrizione nel Registro, la richiesta telematica dovrà essere corredata dalla modulistica specificamente riguardante l’attività propria dell’operatore di comunicazione richiedente l’iscrizione:
- attività di radiodiffusione (6/ROC);
- concessionaria di pubblicità da trasmettere su radio o televisione (7/1/ROC e 7/2/ROC);
- concessionaria di pubblicità su testate quotidiane o periodiche anche telematiche di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 (7/1/ROC e 7/2/ROC);
- concessionaria di pubblicità su testate periodiche anche telematiche non dotate dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 (7/1/ROC e 7/2/ROC);
- concessionaria di pubblicità sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili (7/1/ROC e 7/2/ROC);
- produttori o distributori di programmi radiotelevisivi (8/1/ROC e 8/2/ROC);
- editori di testate quotidiane o periodiche, anche telematiche, che pubblicano almeno 13 numeri l’anno ed hanno alle loro dipendenze non meno di 5 giornalisti a tempo pieno da un anno (9/ROC);
- editori di testate periodiche, anche telematiche, che pubblicano meno di 13 numeri l’anno o che hanno alle loro dipendenze meno di 5 giornalisti a tempo pieno da un anno (9/ROC);
- agenzie di stampa a carattere nazionale (10/ROC);
- servizi di comunicazione elettronica (11/ROC);
- operatori di rete (21/ROC);
- fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato (23/ROC);
- fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici – c.d. SMAV – (24/ROC)
Le imprese esercenti l’attività di concessionaria di pubblicità su radio o televisione e le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi devono, altresì, allegare alla richiesta telematica di iscrizione il modello di autocertificazione antimafia.
I soggetti che esercitano più di una attività
I soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai fini dell’iscrizione nel Registro devono presentare in forma telematica un’unica domanda di iscrizione corredata dai modelli relativi a ciascuna attività esercitata.
Qualora, successivamente all’iscrizione, il soggetto iscritto dia inizio ad una nuova attività rilevante ai fini del ROC, ne dà comunicazione entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, secondo quanto indicato all’art. 10 del Regolamento.
Ai sensi della delibera Agcom n. 397/13/CONS e s.m.i., così come modificata dalla delibera n.235/15/CONS, gli operatori di comunicazione attivi nel settore dei media hanno l’obbligo di inviare l’Informativa Economica di Sistema (IES ) all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) entro il 31 luglio di ogni anno. Sono esentati da tale obbligo i soggetti che nell’anno di riferimento abbiano un ricavo totale derivante dalle attività pari a zero euro.
L’adempimento della compilazione e dell’invio della IES è gestito direttamente da AGCOM e non dai Corecom regionali. Pertanto, poiché l’Autorità garante predispone appositi modelli per la compilazione e ogni anno pubblica una delibera che contiene modalità, criteri e scadenze cui attenersi per la compilazione, per ogni ulteriore informazione è opportuno consultare il sito www.agcom.it (sezione ‘Informativa Economica di Sistema’).
Il modello per richiedere un certificato d’iscrizione è il 17/ROC. La richiesta di certificazione (in bollo da 16 euro), di cui all’art. 14 del Regolamento, è trasmessa in forma cartacea, accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società (o del titolare dell’impresa individuale) in corso di validità ed è inviata, a mezzo raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Corecom Abruzzo – Via Michele Jacobucci n. 4 67100 L’Aquila.
L’art. 14, comma 2 del Regolamento stabilisce che le certificazioni di iscrizione sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati e non sono prodotte agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
Va ricordato anche che l’art. 14, comma 3 del Regolamento prevede, comunque, che l’attribuzione del numero di iscrizione nel Registro può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge.
Qualora i soggetti richiedenti siano organizzazioni non profit dotati della qualifica fiscale di ONLUS, essi sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi e per gli effetti del DPR n.642/1972 (tabella allegata B, punto 27-bis) e della legge n.266/1991, art.8.
L’articolo 2, comma 1, del “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione” (Allegato “A” della delibera Agcom n. 666/08/CONS e s.m.i.), fornisce una descrizione dettagliata dei soggetti obbligati all’iscrizione al Registro.
a) operatori di rete: i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi agli utenti;
b) fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici: 1) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; 2) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di un catalogo di programmi destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati
c) fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato: i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. “società dell’informazione” ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi;
d) soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari
e) imprese concessionarie di pubblicità: 1) le imprese che, in forza di un contratto con i soggetti di cui alle lettere b) e d) o con una loro concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione, su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico di cui alla lettera i)
f) imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi: 1) i soggetti che producono o distribuiscono ai soggetti di cui alle lettere b) e d) programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva;
g) agenzie di stampa a carattere nazionale: i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana;
h) editori di giornali quotidiani, periodici o riviste: 1) i soggetti editori di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità;
i) soggetti esercenti l’editoria elettronica: 1) i soggetti che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana , e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno; 2) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 c.p.c. così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006;
j) imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica: i soggetti che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva;
k) operatori economici esercenti l’attività di call center: tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali, nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di call center.