Monitoraggio e vigilanza

Monitoraggio e vigilanza nel settore radiotelevisivo locale In cosa consiste l’attività di vigilanza Su delega dell’AGCOM, il Corecom Abruzzo svolge anche attività di vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale mediante il monitoraggio delle trasmissioni diffuse dalla Testata Regionale Rai e dall’emittenza locale al fine di verificarne la rispondenza alla normativa di settore.

Monitoraggio e vigilanza nel settore radiotelevisivo locale


In cosa consiste l’attività di vigilanza

Su delega dell’AGCOM, il Corecom Abruzzo svolge anche attività di vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale mediante il monitoraggio delle trasmissioni diffuse dalla Testata Regionale Rai e dall’emittenza locale al fine di verificarne la rispondenza alla normativa di settore.

Tale attività è espletabile su segnalazione di parte, oltre che svolta d’ufficio dal Corecom con cadenza annuale, su un campione minimo pari al 30% delle emittenti presenti sul territorio regionale, per un periodo pari ad almeno sette giorni continuativi, su 24 ore giornaliere, attraverso attività istruttoria di accertamento e di contestazione delle violazioni eventualmente rilevate.

Le aree oggetto di monitoraggio locale sono:

  1. il rispetto degli obblighi di programmazione;
  2. la pubblicità;
  3. il pluralismo politico-istituzionale (e socio-culturale);
  4. la garanzia dell’utenza e la tutela dei minori.

In caso di avvio dei procedimenti di contestazione nei confronti della Testata Regionale Rai e dell’emittenza locale ed in esito all’istruttoria degli stessi, il Corecom relaziona formalmente all’Agcom competente all’adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori finali.

Più in particolare, il focus dell’analisi svolta dal Corecom è relativa:

1

Al controllo del rispetto da parte delle emittenti di tutti gli obblighi di programmazione cui esse sono soggette in base alla normativa vigente e si sostanzia principalmente nella verifica del rispetto dell’obbligo di trasmissione per non meno di 24 ore settimanali, da un unico marchio, al netto di ripetizioni e immagini fisse e dell’esposizione del marchio stesso.

2

Al controllo del rispetto da parte delle emittenti della normativa prevista per la trasmissione dei messaggi pubblicitari con particolare attenzione all’affollamento, al posizionamento, alla riconoscibilità, nonché ai divieti assoluti rispetto a determinati contenuti.

In tema di affollamento pubblicitario, il “decreto Romani” (D. Lgs. 44/2010) ha stabilito che la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte delle emittenti locali non possa eccedere il 25% di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2% nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva.

Per quanto concerne il posizionamento della pubblicità, è previsto l’inserimento di messaggi pubblicitari nel corso dei vari programmi, oltre che tra un programma e l’altro, ma secondo i tempi di durata stabiliti dalla normativa; vietate, invece, le interruzioni di funzioni religiose, cartoni animati, notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici e programmi per bambini di durata inferiore a 30 minuti, eventi sportivi ad eccezione delle pause di gioco)sono vietate le interruzioni di: funzioni religiose, cartoni animati, notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici e programmi per bambini di durata inferiore a 30 minuti, eventi sportivi ad eccezione delle pause di gioco.

I messaggi pubblicitari, inoltre, devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguibili dal contenuto editoriale, con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali. Ad esempio, nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita, devono essere inserite le scritte “pubblicità” o “televendita” ed è vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi.

Assolutamente vietato diffondere messaggi pubblicitari riferiti, ad esempio, a sigarette e tabacco; bevande alcoliche durante programmi rivolti ai minori; propaganda di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo di tipo interattivo quali chat line o hot line, come pure di propaganda di servizi di astrologia, cartomanzia, pronostici del lotto e giochi assimilabili di tipo interattivo, tra le ore 7:00 e le 24:00; propaganda di pubblicità di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo a carattere di intrattenimento tra le 16:00 e le 19:00; televendita relative a beni e servizi di astrologia, cartomanzia ed assimilabili e servizi relativi a pronostici del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, lotterie e altri giochi similari, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, trasmissioni nel corso delle quali è fatto altresì divieto di mostrare in sovrimpressione o comunque indurre all’utilizzo di numeri telefonici per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.

 

3

All’osservanza da parte delle emittenti dei principi generali posti alla base dell’esercizio della comunicazione radiotelevisiva nel rispetto del pluralismo socio-politico. Quest’area si suddivide in ulteriori due ambiti:

  • il rispetto del pluralismo socio-culturale,che mira a quantificare, in termini di ore, minuti e secondi, la presenza nella programmazione giornaliera dei soggetti appartenenti a diverse correnti sociali, culturali, religiose e politiche, ai sensi dell’art. 3 del T.U. RTV;
  • il rispetto del pluralismo politico-istituzionale, che è specificatamente riferito ai soggetti politici e istituzionali, regolato dalle disposizioni sulla par condicio derivanti dalle Leggi n. 28/00 e n. 313/03 e delle delibere di attuazione dell’Agcom e della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (per la programmazione regionale della Rai).

In tale ambito, muovendo dalla rilevazione della complessità e della onerosità insite nell’attività di monitoraggio, a partire dal 2018 l’Agcom ha ritento opportuno restringere la ricerca alla verifica del rispetto di quello politico-istituzionale. Al fine di poter disporre di dati maggiormente significativi sul tema anche in periodi non elettorali, l’Autorità ha poi ulteriormente suggerito di restringere il focus alla testata regionale Rai e, segnatamente, ai tre notiziari diffusi giornalmente dalla sede locale, alla luce del ruolo svolto dalla concessionaria pubblica nella diffusione di un adeguato livello di informazione sulla realtà politica locale, per una durata pari ad almeno un mese continuativo l’anno.

4

Al rispetto delle disposizioni legislative in materia di garanzia dell’utenza, come declinate dalla normativa regolamentare adottata dall’Autorità (pornografia, dignità della persona, rappresentazione delle vicende giudiziarie), ed in tema di tutela dei minori, al rispetto da parte delle emittenti delle disposizioni legislative in materia e dei codici di autoregolamentazione (Codice Media e Minori e Codice Media e Sport), come recepiti dal Testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. Principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono, infatti, la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva unitamente alla tutela della libertà di espressione, libertà di opinione, libertà di ricevere e comunicare informazioni e idee, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell’informazione, la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale, nel rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona, della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, e della garanzia del corretto sviluppo fisico, psichico e morale del minore nei programmi di intrattenimento.
A tutela dei minori, in particolare, è previsto il divieto di trasmissioni televisive che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita, insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme per le trasmissioni ad accesso condizionato.
La trasmissione sia in chiaro sia a pagamento di film vietati ai minori di anni quattordici è vietata tra le 7:00 e le 23:00 in assenza di accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori presenti nell’area di diffusione del programma vi possano normalmente assistere. Tale film, sia che vengano trasmessi con i prescritti accorgimenti tecnici tra le 7:00 e le 23:00, sia se mandati in chiaro nella fascia oraria notturna (23:00/7:00), devono comunque essere preceduti da un’avvertenza acustica e identificati per tutta la loro durata mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile atto a segnalarne l’inidoneità al pubblico dei minori.

Infine, nelle trasmissioni di informazione sportiva, deve essere evitato il ricorso ad espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti, ad esempio, di atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell’ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi.

La procedura di accertamento

In assenza di sufficiente personale da adibire alla verifica di ogni singola sessione del monitoraggio, il Corecom si avvale di società di rilevazione e analisi dei palinsesti specializzate in tale settore, individuate annualmente con apposite procedure pubbliche di affidamento.

Entro il termine di 90 giorni dalla formale conoscenza dei fatti da valutare (o tramite remissione dei risultati delle rilevazioni effettuate da parte della società affidataria o sulla base delle segnalazioni da parte di utenti o associazioni di categoria che non siano irricevibili, inammissibili o manifestamente infondate), il Corecom esaurisce la fase delle verifiche necessarie ai fini dell’eventuale avvio del procedimento sanzionatorio e, in caso di ritenuta sussistenza di una o più delle ipotesi di violazione di norme regolanti la materia sin qui delineata, notifica formale atto di accertamento e contestazione alla società esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale interessato dalla fattispecie violativa ipotizzata. Segue la fase istruttoria delle eventuali memorie difensive depositate dagli interessati o delle audizioni dagli stessi richieste e, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, il Corecom trasmette una relazione illustrativa delle risultanze istruttorie e della consequenziale proposta di archiviazione o irrogazione della sanzione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, competente per l’adozione dell’atto conclusivo del procedimento.

Le sanzioni

In caso di ritenuta sussistenza della violazione contestata dal Corecom alla singola emittente, l’Agcom potrà applicare nei confronti di quest’ultima l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 25.823,00. La graduazione dell’ammontare da parte dell’Agcom della sanzione pecuniaria da applicare tra quelle previste, determinate essenzialmente dal Testo Unico ex D. Lgs. 177/05, dipende:

  1. dalla gravità della violazione;
  2. dall’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  3. dalla personalità dell’agente;
  4. dalle sue condizioni economiche.

L’eventuale accertamento della violazione delle norme poste a tutela dei minori costituisce anche causa di esclusione o riduzione dei contributi alle emittenti televisive locali (ai sensi dell’art. 34, D. Lgs. n. 177/05).

 

REFERENTI:

  • Sabrina Izzo, 0862.644534 – sabrina.izzo@crabruzzo.it

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Normativa su vigilanza


COLLEGAMENTI UTILI:

Domande frequenti