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Sondaggi Che cos’è il sondaggio? Il sondaggio è una attività di tipo esplorativo e si delinea quale fondamentale strumento di indagine statistica compiuta su un campione della popolazione al fine di saggiare opinioni e reazioni su argomenti vari, specialmente di carattere sociale e politico.

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Che cos’è il sondaggio?

Il sondaggio è una attività di tipo esplorativo e si delinea quale fondamentale strumento di indagine statistica compiuta su un campione della popolazione al fine di saggiare opinioni e reazioni su argomenti vari, specialmente di carattere sociale e politico.

Su quali sondaggi vigila il Corecom?

Al Corecom compete la vigilanza sulle emittenti radiotelevisive locali, sui quotidiani la cui tiratura netta nazionale si inferiore all’1% e che abbiano la redazione principale nella regione, e sui periodici avente contenuto informativo. Il Corecom Abruzzo è tenuto a vigilare, in ambito locale, sul rispetto dei criteri fissati nel Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, sia per quanto riguarda i sondaggi d’opinione che per quanto attiene ai sondaggi politici ed elettorali.

Le violazioni alle disposizioni della normativa possono essere perseguite dal Corecom d’ufficio o su istanza.

Qualora sia stata eseguita una violazione, il Corecom dà avvio ad un procedimento di cui si da comunicazione con raccomandata A/R o via fax al soggetto che ha pubblicato il sondaggio, che può prevedere l’emissione di un ordine di pubblicazione, integrazione o rettifica dei dati iscritti al sondaggio stesso.

Come devono essere pubblicati i sondaggi?

I risultati dei sondaggi, integrali o parziali, possono essere pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa solo se accompagnati da una Nota informativa e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità, attraverso un Documento pubblicato sul sito internet dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (per i sondaggi d’opinione) o sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (per i sondaggi politici ed elettorali).

Che cos’è il sondaggio politico ed elettorale?

Il sondaggio politico ed elettorale rappresenta una particolare tipologia di strumento di indagine e si caratterizza, oltre che per lo specifico oggetto, anche per la disciplina che regolamenta sia il sondaggio che la sua diffusione.

Sono considerati sondaggi politici ed elettorali quelli che presuppongono un giudizio sull’attività del Governo. Il campionamento della popolazione viene eseguito attraverso precisi criteri fondati sul requisito della rappresentatività o non rappresentatività del sondaggio.
I sondaggi politici ed elettorali devono essere accompagnati da una analitica nota informativa, la quale contiene le modalità di rilevazione e viene pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È fatto divieto di diffondere e di comunicare i risultati dei sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni.

Sono previste sanzioni per le violazioni di dette prescrizioni, in particolare è previsto l’ordine di pubblicazione o diffusione di una nota di rettifica con l’indicazione della violazione commessa.

Il Corecom ha il compito di far rispettare questa disciplina nel proprio territorio di vigilanza sia sulla pubblicazione contestuale del sondaggio e della nota informativa che sulle rettifiche, verificando che sia sempre esplicitato il soggetto che ha commissionato il sondaggio.

In cosa consiste l’attività di vigilanza?

L’attività di vigilanza assicura il rispetto dei criteri di corretta e completa informazione e viene realizzata sia mediante monitoraggio diretto dei media, sia su segnalazione proveniente da utenti,organizzazioni e associazioni che abbiano ravvisato violazioni della normativa.

Quale è l’ambito di competenza del Corecom?

Il Corecom esercita la sua funzione relativamente alla pubblicazione e alla diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale, nell’ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici.

Quali sono i requisiti della segnalazione al Corecom Abruzzo?

La segnalazione, per poter essere valutata, deve riportare:

  • il nome, il cognome, la residenza o il domicilio, il numero telefonico di chi fa la segnalazione;
  • la descrizione della presunta infrazione e del giorno ed ora della messa in onda, nel caso di emittenti radiotelevisive; giorno e numero di pagina, nel caso di quotidiani e periodici;
  • invio copia dell’articolo oggetto della denuncia;
  • i dati anagrafici e ogni dato disponibile ai fini dell’identificazione dei responsabili della presunta infrazione;
  • l’indicazione della norma giuridica che si ritiene violata.

In che modo inviare la segnalazione?

  • consegna a mano presso gli Uffici del Corecom il mercoledì e il venerdì dalle 10,00 alle 12,00;
  • raccomandata A/R. indirizzata al Corecom Abruzzo – c/o Consiglio Regionale dell’Abruzzo, via Michele Jacobucci, 4 – 67100 L’Aquila;
  • PEC: corecom@pec.crabruzzo.it

Cosa succede dopo la segnalazione?

Il Corecom comunica al soggetto l’avvio del procedimento finalizzato all’emanazione dell’ordine di pubblicazione e/o integrazione e/o rettifica dei dati relativi al sondaggio, che indica:

  • l’oggetto del procedimento;
  • il termine per la sua conclusione (60 giorni);
  • il termine per la presentazione di considerazioni di fatto o di diritto pertinenti al procedimento (10 giorni), supportate da documenti probatori;
  • l’ufficio e il responsabile del procedimento;
  • l’informativa in merito alla possibilità del mezzo di comunicazione di massa di procedere spontaneamente all’adeguamento del sondaggio diffuso al modello normativo, ottenendo di conseguenza l’archiviazione del procedimento.

Qualora il soggetto ponga in essere l’adeguamento spontaneo della corretta pubblicazione e diffusione del sondaggio, il funzionario predispone una proposta di archiviazione al Comitato che la valuterà ai fini di deliberare il relativo provvedimento.

Il Comitato può deliberare l’archiviazione del procedimento anche sulla base di una positiva valutazione della documentazione giustificativa prodotta dal media, ovvero nel caso si dimostri la non sussistenza della violazione contestata.

Qualora il soggetto non ponga in essere l’adeguamento spontaneo, il Corecom adotterà l’ordine di pubblicazione e/o integrazione e/o rettifica dei dati relativi al sondaggio.

L’ordine dovrà prevedere un termine per l’esecuzione di 48 ore, trascorso il quale, senza che il soggetto abbia ottemperato, il Corecom trasmette alla Dirtezione media dell’AGCOM il provvedimento emanato e tutti gli atti e documenti acquisiti e redatti nel corso del procedimento, insieme ai supporti probatori acquisiti.

 Referenti:

  • Sabrina Izzo – Tel. 0862 644534 – sabrina.izzo@crabruzzo.it
  • Anna Maria Montagnani, 0862.644457 – annamaria.montagnani@crabruzzo.it

 Riferimenti normativi:

Normativa sui sondaggi