Registro unico degli Operatori di Comunicazione (ROC)
Registro unico degli Operatori di Comunicazione (ROC) Cosa è il Registro degli Operatori di Comunicazione? Il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), è un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in ossequio al disposto dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n.
Registro unico degli Operatori di Comunicazione (ROC)
Cosa è il Registro degli Operatori di Comunicazione?
Il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), è un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in ossequio al disposto dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari allo scopo di garantire l’applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.
Chi sono i soggetti che devono fare richiesta di iscrizione?
I soggetti obbligati all’iscrizione nel registro elencati nell’articolo 2, comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC di cui alla delibera AGCOM 666/08/CONS sono:
- gli operatori di rete;
- i fornitori di contenuti;
- i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
- i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
- le imprese concessionarie di pubblicità;
- le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- le agenzie di stampa a carattere nazionale;
- gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- i soggetti esercenti l’editoria elettronica;
- le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica;
- operatori di call center.
Attività di concessionaria di pubblicità
Con riferimento all’attività di concessionaria di pubblicità, si fa presente che la delibera n. 398/13/CONS ha disciplinato l’obbligo di iscrizione al ROC anche delle imprese concessionarie di pubblicità “sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili” in linea con la legge 16 luglio 2012, n. 103, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”.
Attività di agenzia di stampa
In relazione all’attività di agenzia di stampa a carattere nazionale, al fine di uniformarsi alle modifiche apportate dalla Direzione Analisi di Mercato, Concorrenza e Studi al Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), con la predetta delibera è stato previsto, di estendere l’obbligo di iscrizione al Registro anche alle agenzia di stampa che, pur non rientrando tra quelle di cui all’art. 2, comma 122, della legge 24 novembre 2006, n. 286, hanno una rilevanza nazionale, distribuendo i propri notiziari, a titolo oneroso, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizza un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione e le agenzie di stampa a carattere nazionale.
Attività di editoria elettronica
Per quanto concerne l’attività di editoria elettronica, si fa presente che con l’entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198, gli editori di quotidiani on line sono tenuti a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e successivamente all’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione.
Periodici on line
Con riferimento ai periodici on line, si evidenzia che, alla luce di quanto disposto dall’art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012 come convertito dalla sopra indicata legge n. 103/2012, sono obbligati all’iscrizione al Registro esclusivamente le imprese che editano testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse per via telematica che:
- conseguano ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000 euro (ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità, sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati) ovvero
- abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche.
Attività di servizi di comunicazione elettronica
Con riferimento all’attività di servizi di comunicazione elettronica, sono obbligati all’iscrizione al ROC “le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica” che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.
Si segnala, che, alla luce di quanto disposto dalla delibera n. 102/03/CONSS, non si considerano fornitori di servizi di comunicazione elettronica, e pertanto non sono tenuti all’iscrizione al ROC, i soggetti esercenti l’attività commerciale – quale ad esempio bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie, sala giochi, etc. – che, non avendo come oggetto sociale principale l’attività di servizi di comunicazione elettronica, mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di rete.
Attività di centro di elaborazione dati
Si rappresenta, altresì, che i soggetti che svolgono le attività di Centro Elaborazione Dati (CED) ovvero di centri di scommesse sportive non sono tenuti all’iscrizione al ROC in quanto non rientrano tra le attività di cui all’art. 2, comma 1, lettera j), del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” (all’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.).
Quali sono le modalità di iscrizione al Registro?
Per l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione non sono richiesti documenti cartacei. Il Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC prevede soltanto la trasmissione per via telematica – attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it – di una serie di modelli, che variano in base alla natura giuridica ed all’attività svolta dagli operatori che richiedono l’iscrizione.
L’accesso al Registro degli Operatori di Comunicazione è consentito unicamente attraverso l’uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), distribuita in forma di smart card (formato carta di credito) o di chiavetta USB dalle Camere di Commercio provinciali. L’accesso agli adempimenti è consentito unicamente attraverso l’uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’art. 1 lett. d) del Codice dell’Amministrazione digitale (Dlgs 7 marzo 2005, n. 82).
Entro quanto tempo ci si deve iscrivere?
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell’attività.
Nel caso in cui la data di inizio dell’attività sia subordinata al rilascio di titoli abilitativi il termine deve intendersi decorrente dalla data di rilascio del titolo. Nei confronti dei soggetti obbligati che non richiedono l’iscrizione nei termini prefissati si applicano le sanzioni dell’art. 24 del Regolamento.
Quali modelli occorre presentare per l’iscrizione al ROC?
L’accesso al sistema è consentito unicamente attraverso l’uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il sistema propone l’esecuzione di tutti gli adempimenti, comprese le richieste di iscrizione, in formato elettronico attraverso il portale impresainungiorno.gov.it. I modelli ROC (dal modello 2 al modello 24 ROC) devono essere compilati telematicamente e sono automaticamente collegati alla tipologia del richiedente ed alle attività svolte. Resta esclusa la richiesta di certificato di iscrizione (modello 17) che sarà gestita in formato cartaceo fino alla introduzione per via telematica dei servizi di pagamento dell’imposta di bollo.
Come si conclude la richiesta di iscrizione?
Le attività preparatorie ed istruttorie relative al procedimento d’iscrizione si concludono nel termine di trenta giorni dalla data in cui la domanda perviene al Registro, salvo che il richiedente sia invitato a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la medesima o la documentazione con l’assegnazione di un ulteriore termine di trenta giorni. Il provvedimento d’iscrizione, adottato dal Dirigente, è inviato all’interessato. Gli effetti del provvedimento retroagiscono alla data di spedizione della domanda.
Quali sono gli altri modelli che devono essere inviati dopo l’iscrizione?
La Deliberazione 666/08/CONS prevede che, nel corso del tempo e durante la vigenza della iscrizione, gli operatori iscritti procedano alla redazione delle richieste di variazione e di comunicazione annuale e, in ipotesi del venire meno dei requisiti di iscrizione, producano la domanda di cancellazione.
Cosa è la variazione?
I soggetti iscritti comunicano, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all’atto di iscrizione (art. 10, commi 1 e 3 dell’Allegato A della Delibera 666/08/CONS). I legali rappresentanti o titolari degli operatori che devono presentare la richiesta di variazione effettuano l’accesso al portale impresainungiorno.gov.it tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le comunicazioni di variazione non sono dovute dai soggetti che svolgono le attività di concessionaria di pubblicità su periodici o riviste e gli editori di testate periodiche.
Cosa è la comunicazione annuale?
I soggetti iscritti trasmettono annualmente una comunicazione mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare l’aggiornamento degli stessi. I soggetti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro 30 giorni dal deposito del bilancio in camera di commercio mentre i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ogni anno (art. 11 , commi 1 e 2 dell’Allegato A della Delibera 666/08/CONS). I legali rappresentanti o titolari degli operatori che devono presentare la comunicazione annuale effettuano l’accesso al portale impresainungiorno.gov.it tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Sono esonerati da tale adempimento i soggetti esercenti le attività di internet point e phone center.
Cosa è la cancellazione?
Nei casi in cui siano venuti meno uno o più requisiti per l’iscrizione al Registro, i soggetti iscritti, entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze previste nell’art. 12 comma 1 dell’allegato A alla Delibera 666/08/CONS, trasmettono la domanda di cancellazione. I legali rappresentanti o titolari degli operatori devono presentare la domanda di cancellazione tramite accesso al portale impresainungiorno.gov.it con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
REFERENTI:
dott. Andrea Di Muro, tel. 0862/644748 andrea.dimuro@crabruzzo.it
RIFERIEMNTI NORMATIVI:
Normativa sul ROC
COLLEGAMENTI UTILI:
Impresa in un giorno