PAR CONDICIO NEL PERIODO ELETTORALE
COMUNICAZIONE ISTUITUZIONALE DELLE PP.AA
L’art. 9, comma 1, della Legge n. 28 del 22 febbraio 2000 prescrive: “dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazione pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
Per ciò che concerne l’individuazione del dies a quo che segna l’inizio del periodo di divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione (ad eccezione di quella impersonale ed indispensabile) per ogni tipologia di tornata elettorale merita chiarire che:
- per le elezioni politiche o europee, il periodo decorre dalla data di pubblicazionesulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali, che lo adotta, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n° 361 del 30/03/1957, non oltre il 45esimo giorno antecedente alla data della votazione;
- per le elezioni amministrative e regionali, il periodo decorre dalla data in cui i Sindaci danno notizia agli elettori del decreto del Prefetto con il quale è stabilita la data delle elezioni. Tale notizia deve essere pubblicata non oltre il 45esimo giorno antecedente alla data della votazione, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n° 570 del 16/05/1960 e dell’art. 3 della L. n° 108 del 17/02/1968. Sul punto l’AGCOM ha affermato che il divieto di comunicazione istituzionale decorre dal 45esimo giorno antecedente alla data delle votazioni, intendendo assicurare una uniforme applicazione del divieto in tutte le Regioni interessate dalla consultazione elettorale, evitando trattamenti discriminatori per le amministrazioni i cui Presidenti di Giunta o Sindaci diano notizia del decreto di convocazione dei comizi, con largo anticipo rispetto al 45esimo giorno in cui vanno affissi i manifesti.
- Per le consultazioni referendarie, il periodo di decorredalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum che, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo” deve essere adottato tra il 70° e 50° giorno antecedente la data del voto.
E’ doveroso precisare che quando si verifica una sovrapposizione cronologica di più consultazioni elettorali, il dies a quo del divieto decorre a far data dalla convocazione dei comizi della consultazione elettorale che per prima si configura in ordine temporale. Il divieto, quindi, entra in vigore per le pubbliche amministrazioni a partire dalla prima convocazione e copre l’intero periodo elettorale sino al giorno di chiusura di tutte le campagne elettorali.
COMUNICAZIONE POLITICA RADIOTELEVISIVA E MESSAGGI RADIOTELEVISIVI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE
Ai sensi dell’art. 4 della L. 28/2000, si precisa che dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.
La Commissione e l’Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell’ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:
a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l’eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell’ambito territoriale di riferimento;
c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
d) per il referendum , gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.
Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all’art. 1, comma 2 della L. 28/2000, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall’Autorità, attraverso l’emanazione di appositi regolamenti.