Campagne per le elezioni amministrative giugno 2018

Con decreto del Ministro dell’Interno 29 marzo 2018 sono state fissate per il giorno 10 giugno 2018 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 24 giugno 2018 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni.

Data:
26 Aprile 2018

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Con decreto del Ministro dell’Interno 29 marzo 2018 sono state fissate per il giorno 10 giugno 2018 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 24 giugno 2018 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni.

Per quanto su richiamato si avverte che si entrerà in periodo di Par condicio nei 45 giorni antecedenti il giorno prima delle operazioni di voto ossia dal 25 aprile 2018.

A tal riguardo si precisa che la Legge 28/2000 e l'art. 2, comma 1, lettera c) del Codice di autoregolamentazione del 2004 prevedono che le emittenti televisive e radiofoniche locali che intendono trasmettere programmi di comunicazione politica nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

La suddette parità di condizioni devono essere garantite nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale:

  1. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature;
  2. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale.

Inoltre l’art. 9, comma 1 della medesima Legge stabilisce che “ Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Ultimo aggiornamento

26 Aprile 2018, 13:04