Il provvedimento temporaneo è un atto amministrativo con cui il Corecom ordina agli operatori di comunicazione interessati di garantire la continuità nella fruizione dei servizi o, in caso di rigetto, respinge la richiesta introdotta dall’istante, dandone comunicazione alle parti.
Il Regolamento per la soluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche approvato dall’AGCOM con delibera n. 203/18/CONS prevede la possibilità di chiedere l’adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità della fruizione del servizio, ivi incluso l’utilizzo dei terminali ad esso associati o della numerazione in uso.
Contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione o nel corso della relativa procedura o dell'eventuale procedimento per la definizione della controversia l'utente può chiedere al Corecom l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità nella fruizione del servizio.
A tal fine dovrà presentare telematicamente la richiesta tramite la piattaforma Conciliaweb utilizzando il web form GU5. Nel caso in cui l'utente abbia avviato la conciliazione dinanzi a uno degli altri organismi di conciliazione indicati all'art. 13 del regolamento di procedura, nella richiesta dovrà altresì attestare l'avvenuto deposito dell'istanza di conciliazione.
Al Corecom della Regione in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’utente mentre per le altre tipologie di utenza o in caso di controversie relative ad utenze ubicate in regioni diverse si ha riguardo al domicilio indicato dall’utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, alla residenza o sede legale dell’utente.
A pena di inammissibilità, nella richiesta di provvedimento temporaneo devono essere indicati:
Il Corecom, entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza, deve procedere alla conclusione del procedimento con un provvedimento temporaneo.
Il provvedimento di conclusione può essere di accoglimento definendo un termine perentorio entro il quale l’operatore interessato deve procedere al ripristino della funzionalità del servizio o di rigetto della richiesta, dandone comunicazione alle parti.
In questa ipotesi il Corecom informa tempestivamente l’Autorità garante per le Comunicazioni per gli adempimenti di sua competenza, ai fini dell’applicazione nei confronti dell’operatore della sanzione prevista dalla L. n. 249/1997.