Ciò che in sede di definizione si può ottenere, tramite accordo tra le parti oppure, in mancanza, mediante provvedimento decisorio emanato dal Corecom, è: il rimborso e/o lo storno di importi non dovuti; l’indennizzo per i disagi patiti, commisurati in base alla Del. n. 347/18/CONS; e/o la cessazione da parte del gestore della condotta lesiva dei diritti dell’utente.
A seguito della definizione amministrativa, tuttavia, è possibile agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del...
leggi tutto
No, l’istanza di definizione è volta ad approfondire quanto già sottoposto al Corecom in fase di conciliazione.
Eventuali fatti o richieste nuovi dovranno costituire oggetto di apposita nuova istanza di conciliazione.