Definizioni delle controversie

Ci sono dei limiti alla presentazione dell'istanza di definizione?

L’istanza di definizione della controversia può essere richiesta a condizione che: 1) non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione;
2) per la medesima problematica e tra le stesse parti non sia stato già richiesto l’intervento dell’Autorità giudiziaria.

Come si conosce l'esito della controversia?

Il provvedimento finale viene inserito nel fascicolo documentale dell’interessato nella piattaforma “Conciliaweb” e, successivamente, viene pubblicato sul sito web del Corecom nella sezione "Delibere" e sul sito dell'Autorità. Il provvedimento di definizione costituisce un ordine dell'Autorità quindi, se non rispettato, l'operatore è sanzionabile.

Come si determina il Corecom competente a definire la controversia?

Si verifica prima di tutto il luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’utente finale oppure, negli altri casi, al domicilio indicato dall’utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza,alla sua residenza o sede legale. Per presentare domanda al Corecom Abruzzo è necessario che l’ubicazione si trovi nella Regione Abruzzo.

Cosa accade una volta esaurita la fase istruttoria?

Una volta acquisita la documentazione necessaria, ed eventualmente sentite le parti, il responsabile del procedimento redige una relazione che trasmette all'organo collegiale per il provvedimento di definizione.

È possibile ottenere il risarcimento danni attraverso la definizione?

Ciò che in sede di definizione si può ottenere, tramite accordo tra le parti oppure, in mancanza, mediante provvedimento decisorio emanato dal Corecom, è: il rimborso e/o lo storno di importi non dovuti; l’indennizzo per i disagi patiti, commisurati in base alla Del. n. 347/18/CONS; e/o la cessazione da parte del gestore della condotta lesiva dei diritti dell’utente.

A seguito della definizione amministrativa, tuttavia, è possibile agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento… leggi tutto

È possibile presentare istanza di definizione per motivi aggiuntivi rispetto a quelli oggetto di istanza di conciliazione?

No, l’istanza di definizione è volta ad approfondire quanto già sottoposto al Corecom in fase di conciliazione.

Eventuali fatti o richieste nuovi dovranno costituire oggetto di apposita nuova istanza di conciliazione.

Il Corecom può decidere anche sull'eventuale diritto dell'utente di essere risarcito dei danni subiti a causa della condotta dell'operatore?

Il risarcimento del danno non costituisce oggetto del provvedimento di definizione della controversia. L'utente, tuttavia, dopo l'adozione del provvedimento di definizione della controversia, può far valere in sede giurisdizionale il maggior danno eventualmente subito.

Le parti devono essere rappresentate da un avvocato?

In sede di definizione la presenza di un avvocato non è necessaria ma è ovviamente consentita.