Costi recesso per modifica condizioni contrattuali e passaggi impossibili.
Le penali per recesso anticipato sono state abolite dalla Legge 40/2007. Tuttavia, la stessa legge prevede che, in caso di recesso anticipato, possa essere richiesto all'utente il pagamento di somme che siano giustificate da costi che l'operatore sopporta per le attività pertinenti al recesso. L'operatore deve quindi motivare e giustificare i costi addebitati per il recesso anticipato.
In base all'interpretazione della legge, seguita dall'Autorità nei propri provvedimenti e confermata dal giudice amministrativo, i costi che l'operatore può richiedere in sede di recesso anticipato sono soltanto quelli strettamente connessi alle attività necessarie alla lavorazione del recesso, secondo principi economici di causalità e pertinenza.
I costi che gli operatori hanno presentato per la verifica della Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità, sono pubblicati, ai sensi della delibera n. 96/07/CONS, sui siti web degli operatori di comunicazioni elettroniche. I relativi link sono disponibili anche sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata a Prospetti informativi su offerte e condizioni economiche.
In relazione ai diversi servizi offerti, può quindi verificare i relativi costi di disattivazione. In caso di difformità tra i costi pubblicati sul sito dell'operatore e i costi richiesti o addebitati dall'operatore, l'utente può:
- denunciare la vicenda all'Autorità, compilando l'apposito Modello D telematico;
- promuovere un tentativo di conciliazione presso il Corecom competente.