La possibilità di recedere vale anche per i contratti stipulati telefonicamente e quanto tempo ho per recedere senza penali?

Per i contratti conclusi telefonicamente, c.d. contratti a distanza, è prevista una particole forma di tutela e garanzia nei confronti del consumatore. Tale ulteriore garanzia è data da una forma particolare di recesso che è il c.d. diritto di ripensamento, ossia il diritto dell'utente di ripensare al contratto concluso a distanza e di liberarsi dal vincolo contrattuale manifestando una volontà in tal senso nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione del contratto.

Il diritto di "ripensamento" deve, infatti, essere esercitato entro 14 giorni lavorativi che decorrono:

  • per i contratti relativi alla fornitura di servizi, dal giorno dell'accordo o dal momento in cui sono state date le informazioni obbligatorie, se non sono trascorsi oltre 3 mesi dallo stesso;
  • per i beni, dal giorno del loro ricevimento se gli obblighi informativi sono stati soddisfatti o dal giorno in cui le informazioni sono date se non sono trascorsi oltre 3 mesi dallo stesso.

Il diritto di recesso si esercita inviando una raccomandata a/r all'operatore entro i termini sopra indicati. Entro gli stessi termini la comunicazione può eventualmente essere inviata per telegramma, fax o posta elettronica, purché confermata con lettera raccomandata nelle 48 ore successive.

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