L'utente ha diritto a presentare reclamo al proprio gestore per il traffico contestato e, nelle more dell'esame di tale reclamo, fino alla conclusione del contenzioso, di non pagare i relativi importi. La bolletta potrà quindi essere pagata parzialmente corrispondendo il solo importo non contestato a cui va aggiunto l'IVA, che va calcolata al 20%.
In pendenza di reclamo, al gestore è consentito solo sospendere il servizio relativamente ai servizi a sovrapprezzo interessati dal mancato pagamento ed è vietato:
- sospendere il servizio di base, anche nelle ipotesi di ripetuti ritardi nei pagamenti, di ripetuti mancati pagamenti e di presunta frode relativi ai servizi a sovrapprezzo;
- inviare solleciti di pagamento ed effettuare cessioni del credito fino al termine della procedura di risoluzione della controversia così come disciplinata dai regolamenti dell'Autorità.
Si fa presente che, ai sensi della delibera n. 418/07/CONS e s.m.i., proprio allo scopo di tutelare gli utenti nella generazione di traffico verso servizi a sovrapprezzo e comunque costosi, l'Autorità ha disposto che tutti gli operatori sono obbligati ad attivare automaticamente ai propri abbonati uno sbarramento selettivo delle chiamate in uscita in via permanente, comunque sbloccabile e riattivabile gratuitamente.
Per conoscere il contenuto del paniere di numerazioni associate a tale blocco permanente si consulti l'allegato 1 alla delibera n. 600/09/CONS.