Ciò che in sede di definizione si può ottenere, tramite accordo tra le parti oppure, in mancanza, mediante provvedimento decisorio emanato dal Corecom, è: il rimborso e/o lo storno di importi non dovuti; l’indennizzo per i disagi patiti, commisurati in base alla Del. n. 347/18/CONS; e/o la cessazione da parte del gestore della condotta lesiva dei diritti dell’utente.
A seguito della definizione amministrativa, tuttavia, è possibile agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno.
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