Come devono comportarsi le Pubbliche Amministrazioni nel periodo di Par Condicio?

A tutte le Pubbliche Amministrazioni, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

In che consiste il divieto?

Il divieto, sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, fa riferimento ad ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata. Le uniche forme di comunicazione istituzionale ammesse durante il periodo di par condicio sono solo quelle impersonali ed indispensabili.

Cosa significa?

Le amministrazioni devono astenersi non solo dalle manifestazioni volte ad appoggiare le liste o i candidati impegnati nel confronto elettorale, ma anche da tutti gli interventi che, avendo come finalità principale la promozione dell'immagine politica o dell'attività istituzionale dell'ente, favoriscano una rappresentazione positiva o negativa di una determinata opzione elettorale.

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